AI Act: che cosa cambia davvero dal 2 agosto 2026.

24 luglio 2026 di
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Il 2 agosto 2026 è una data che ogni imprenditore che utilizza strumenti di intelligenza artificiale dovrebbe conoscere, soprattutto quando l’IA interagisce direttamente con clienti e utenti oppure viene impiegata per produrre contenuti destinati al pubblico.

Non perché l’AI Act entri in vigore da zero, ma perché, da questa data, oltre agli obblighi già applicabili dal 2 febbraio 2025, diventano pienamente applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50.

Nel frattempo, il cosiddetto Digital Omnibus ha rinviato soprattutto l’applicazione degli obblighi relativi ai sistemi di AI ad alto rischio, fissando nuove scadenze nel 2027 e nel 2028. Il pacchetto ha introdotto anche alcune modifiche puntuali e periodi transitori, ma non ha sospeso l’intero AI Act.

Capire questa distinzione, che cosa resta fermo al 2026 e che cosa slitta, è essenziale per non farsi trovare impreparati, ma anche per non allarmarsi rispetto a obblighi che, in realtà, non sono ancora applicabili.


Il titolo del giornale e i due errori opposti

Marco è titolare di una PMI. Da qualche mese l’azienda utilizza un chatbot per il servizio clienti e uno strumento di AI generativa per produrre bozze di schede prodotto.

A giugno legge un titolo online:

“AI Act rinviato al 2027”.

Tira un sospiro di sollievo, chiude la scheda che il suo consulente gli aveva preparato sugli obblighi di trasparenza e la archivia in un cassetto:

“Tanto ora non serve più”.

A pochi chilometri di distanza, Giulia gestisce le risorse umane di un’altra azienda della zona. Ha letto lo stesso titolo, ma ha tratto la conclusione opposta.

Pensa che gli obblighi previsti per il 2 agosto 2026 restino comunque tutti attivi, perché “il rinvio riguarda solo il 2027, non quest’anno”, e si sta preparando a un adempimento molto più pesante di quello reale.

Sono due errori speculari, nati dalla stessa causa: un titolo di giornale che semplifica una riforma tutt’altro che semplice.

Il Digital Omnibus non ha fermato l’AI Act. Lo ha rimodulato, spostando in avanti alcune scadenze e lasciandone altre sostanzialmente ferme.


Cosa cambia e cosa no: il calendario reale

L’AI Act, il Regolamento (UE) 2024/1689, non è mai entrato in applicazione “in blocco”. È un regolamento ad applicazione progressiva, con date differenti a seconda degli obblighi e delle categorie di sistemi interessati.

Il Digital Omnibus, il pacchetto approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026, ha inciso principalmente sulle disposizioni relative ai sistemi di AI ad alto rischio:

  • gli obblighi per i sistemi di AI ad alto rischio elencati nell’Allegato III, tra cui quelli utilizzati per la selezione del personale, la valutazione del merito creditizio, l’istruzione, la gestione di infrastrutture critiche, le attività di contrasto, il controllo delle frontiere e l’amministrazione della giustizia, slittano dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027;
  • gli obblighi per i sistemi di AI incorporati in prodotti già regolati da altre normative europee, come dispositivi medici, macchinari e veicoli, richiamati nell’Allegato I, slittano al 2 agosto 2028.

È stato inoltre previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 per consentire ai fornitori di determinati sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 di implementare le soluzioni tecniche di marcatura dei contenuti generati artificialmente.

Fin qui, la parte di verità contenuta nel titolo letto da Marco.

Il pacchetto, però, non rinvia tutto il resto. In particolare, non elimina gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, che diventano applicabili, in via generale, dal 2 agosto 2026.


Un cantiere a più piani, non un edificio che crolla

Per capire perché “rinviato” non significa “sospeso”, può essere utile un’analogia.

L’AI Act è come un edificio in costruzione su più piani, ognuno con una propria data di apertura.

Una parte del piano terra è già aperta dal 2 febbraio 2025: qui si trovano, tra gli altri, il divieto delle pratiche di AI considerate inaccettabili e l’obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale.

Il 2 agosto 2026 aprono ulteriori spazi del piano terra, tra cui quelli dedicati alle regole sulla trasparenza.

Il Digital Omnibus ha invece spostato in avanti la consegna dei piani più complessi, quelli relativi ai sistemi ad alto rischio, che richiedono misure organizzative e tecniche strutturate, come:

  • sistemi di gestione del rischio;
  • documentazione tecnica;
  • qualità e governance dei dati;
  • supervisione umana;
  • registrazione degli eventi;
  • monitoraggio successivo all’immissione sul mercato;
  • procedure di valutazione della conformità.

Il 2 agosto 2026, quindi, non completa tutto l’edificio e non fa crollare ciò che era già stato costruito: apre nuove aree, mentre i piani dedicati ai sistemi ad alto rischio restano in cantiere fino al 2027 e al 2028.


Cosa diventa applicabile il 2 agosto 2026: l’articolo 50

L’articolo 50 dell’AI Act disciplina diversi obblighi di trasparenza. Non impone, però, un’unica etichetta visibile su qualsiasi testo, immagine, audio o video realizzato mediante intelligenza artificiale.

Gli obblighi cambiano a seconda:

  • del tipo di sistema;
  • del contenuto generato;
  • della finalità per cui viene utilizzato;
  • del ruolo dell’organizzazione, che può essere fornitore o utilizzatore del sistema;
  • del rischio che il contenuto venga scambiato per autentico.

In particolare:


Chatbot e sistemi conversazionali

Chi interagisce con un’AI deve poterlo sapere, salvo che ciò non sia già evidente dal contesto.

Non dovrebbe essere necessario trasformare ogni interazione in un’informativa complessa, ma l’utente non deve essere indotto a credere di stare parlando con una persona quando non è così.


Contenuti sintetici

I fornitori di sistemi di AI che generano o manipolano testi, audio, immagini o video devono fare in modo che gli output siano identificabili come prodotti artificialmente, anche mediante soluzioni tecniche leggibili dalla macchina e rilevabili.

La marcatura tecnica non coincide necessariamente con un’avvertenza visibile su ogni contenuto e l’obbligo non ricade automaticamente, nella stessa forma, su ogni impresa che utilizza il sistema.


Deepfake

I contenuti che riproducono in modo realistico persone, oggetti o eventi inesistenti, oppure alterano quelli esistenti, devono riportare in modo chiaro che si tratta di contenuti generati o manipolati artificialmente.

In questo caso, la trasparenza deve essere chiaramente percepibile dal destinatario.

Un’azienda che realizza, ad esempio, un video pubblicitario con il volto o la voce artificialmente riprodotti di una persona reale deve quindi valutare con particolare attenzione l’obbligo di informare il pubblico.


Testi su questioni di interesse pubblico

Chi pubblica testi generati o manipolati dall’AI per informare il pubblico su materie di interesse generale deve rendere nota la natura artificiale del contenuto.

L’obbligo non opera, tuttavia, quando il testo è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità della pubblicazione.


Cosa significa concretamente per una PMI

Per un’azienda come quella di Marco, la verifica dovrebbe partire da alcune domande concrete:

  • il chatbot comunica chiaramente all’utente di essere un sistema di AI?
  • chi controlla l’interfaccia e le modalità con cui viene fornita questa informazione?
  • le immagini o i video pubblicati possono essere scambiati per rappresentazioni autentiche di persone o fatti reali?
  • il contenuto costituisce un deepfake?
  • il fornitore dello strumento generativo incorpora sistemi tecnici di marcatura?
  • i testi destinati al pubblico sono sottoposti a un’effettiva revisione umana?
  • è chiaro chi assume la responsabilità editoriale del contenuto?

Non si tratta della compliance complessa prevista per i sistemi ad alto rischio. Ma non si tratta neppure di una facoltà lasciata alla sensibilità dell’impresa.

Occorre distinguere i casi d’uso e applicare l’obbligo corretto, evitando sia l’assenza totale di trasparenza sia l’etichettatura indiscriminata di qualsiasi contenuto prodotto con l’AI.


L’obbligo che quasi nessuno considera: l’alfabetizzazione in materia di AI

C’è un secondo punto che il Digital Omnibus non ha toccato: l’obbligo di alfabetizzazione in materia di AI previsto dall’articolo 4, già applicabile dal 2 febbraio 2025 e non oggetto di alcun rinvio.

Fornitori e utilizzatori di sistemi di AI devono adottare misure per assicurare, per quanto possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle altre persone che utilizzano i sistemi per loro conto.

La formazione deve tenere conto:

  • delle conoscenze tecniche già possedute;
  • dell’esperienza e del livello di istruzione;
  • del contesto in cui l’AI viene utilizzata;
  • dei compiti concretamente svolti;
  • delle persone o dei gruppi sui quali il sistema può produrre effetti.

L’articolo 4 non impone un corso identico per tutte le aziende e non stabilisce requisiti formativi uniformi; richiede, invece, misure adeguate e proporzionate.

Per chi utilizza strumenti di AI generativa, la formazione può comprendere, ad esempio, la capacità di:

  • comprendere, in termini generali, come funziona lo strumento;
  • riconoscere che una risposta plausibile può essere falsa o inventata;
  • verificare gli output prima di utilizzarli;
  • non inserire dati personali o informazioni riservate senza autorizzazione;
  • comprendere i rischi per la privacy, il segreto professionale e la proprietà intellettuale;
  • evitare un affidamento eccessivo sull’output;
  • sapere quando è necessario l’intervento di una persona competente;
  • utilizzare l’AI nel rispetto delle policy aziendali.


Chi controlla: le autorità italiane competenti

L’AI Act richiede agli Stati membri di individuare almeno un’autorità di notifica e almeno un’autorità di vigilanza del mercato.

In Italia, la legge n. 132/2025 ha individuato AgID e ACN quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, attribuendo loro funzioni differenziate e coordinate:

  • l’AgID svolge, in particolare, compiti collegati alla notifica, alla valutazione, all’accreditamento e al monitoraggio degli organismi incaricati delle verifiche di conformità;
  • l’ACN esercita le funzioni di vigilanza del mercato e le ulteriori competenze previste dalla normativa, ferme restando le attribuzioni delle altre autorità competenti.

Il sistema di vigilanza resta, infatti, articolato.

Nei settori regolamentati continuano ad assumere rilievo le rispettive autorità di settore, mentre, per gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali.

Dal 2 agosto 2026 il sistema di vigilanza assumerà un rilievo crescente anche rispetto agli obblighi di trasparenza che diventano applicabili da quella data.

Le regole non restano, quindi, soltanto sulla carta: le autorità sono state individuate e stanno strutturando l’esercizio delle rispettive competenze.


Come prepararsi alle prossime scadenze

Per un imprenditore o un manager non tecnico, il modo più utile di guardare a questa scadenza non è chiedersi soltanto quali siano i cavilli legali, ma come organizzarsi rispetto alle scadenze che arriveranno una dopo l’altra, da oggi ai prossimi due anni.

1 - Mappa gli utilizzi dell’AI

Individua dove utilizzi l’AI rivolta al pubblico - chatbot, assistenti virtuali, contenuti generati o manipolati destinati a clienti o utenti esterni - e verifica che siano rispettati gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50.


2 - Programma una formazione proporzionata per i dipendenti

L’articolo 4 non impone un modello unico.

Tuttavia, quando gli strumenti di AI sono utilizzati stabilmente, vengono aggiornati frequentemente o possono produrre conseguenze rilevanti, una singola sessione iniziale potrebbe non essere sufficiente.

In questi casi è consigliabile prevedere aggiornamenti, materiali operativi, indicazioni sui comportamenti vietati e momenti di verifica dell’effettiva comprensione.


3 - Avvia già ora il percorso verso il 2027 e il 2028

Se utilizzi o sviluppi sistemi ad alto rischio, il rinvio non significa che il lavoro possa iniziare l’anno prossimo.

Un percorso di conformità completo, comprendente classificazione, gestione del rischio, supervisione umana, documentazione e verifiche, può richiedere diversi mesi.

Le scadenze del 2027 e del 2028 devono quindi essere considerate termini finali e non punti di partenza.


4 - Aggiorna il calendario normativo

Le principali date da ricordare sono:

  • 2 febbraio 2025: applicazione delle regole sulle pratiche vietate e dell’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA;
  • 2 agosto 2026: applicazione generale di una parte più ampia dell’AI Act, compresi, in via generale, gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50;
  • 2 dicembre 2026: termine transitorio per determinate soluzioni tecniche di marcatura relative a sistemi già immessi sul mercato;
  • 2 dicembre 2027: applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio autonomi;
  • 2 agosto 2028: applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio incorporati nei prodotti disciplinati dalla normativa europea di armonizzazione.

Il calendario deve essere rivisto periodicamente, perché il quadro normativo può ancora essere integrato da atti di esecuzione, codici di buone pratiche, linee guida e standard tecnici.


Tornando al titolo del giornale e i due errori opposti

Il titolo che Marco ha letto non era falso, ma era incompleto.

Lo stesso vale per la lettura di Giulia, che ha reagito nella direzione opposta.

Il rinvio esiste, ma non riguarda tutto l’AI Act.

L’AI Act non si è fermato e non è rimasto immutato. Procede lungo più binari: alcune regole sono già applicabili, altre diventano operative nel 2026, mentre quelle più complesse relative ai sistemi ad alto rischio sono state rinviate al 2027 e al 2028.

Il 2 agosto 2026 non segna né la fine né la sospensione del regolamento: apre nuove aree del piano terra, mentre i piani superiori dedicati ai sistemi ad alto rischio restano, per ora, in cantiere.

Per Marco, questo significa riprendere in mano la scheda archiviata nel cassetto.

Per Giulia, significa ridimensionare l’allarme e concentrare le energie sulla trasparenza e su una formazione proporzionata agli strumenti effettivamente utilizzati, senza anticipare gli oneri che arriveranno nel 2027 e nel 2028.

La vera priorità è capire quali sistemi vengono utilizzati, quale ruolo assume l’organizzazione e quali regole si applicano concretamente a ciascun caso.


Non aspettare il 2 agosto per scoprire di essere in ritardo.

L'obbligo di alfabetizzazione all'AI previsto dall'articolo 4 non è una scadenza futura: è già in vigore da febbraio 2025 e mettere ChatGPT o Copilot a disposizione dei dipendenti, da solo, non basta a rispettarlo.

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Avv. Andrea Battistella

Avvocato Cassazionista e consulente in digital compliance. Mi occupo di diritto e innovazione con focus su trasformazione digitale, Intelligenza Artificiale, e-commerce e protezione dei dati personali (GDPR), unendo analisi giuridica e impatto operativo. 

Avv. Andrea Battistella

Avvocato Cassazionista e consulente in digital compliance. Mi occupo di diritto e innovazione con focus su trasformazione digitale, Intelligenza Artificiale, e-commerce e protezione dei dati personali (GDPR), unendo analisi giuridica e impatto operativo. 

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